Circola in questi giorni, usata a sostegno della tesi secondo cui la rappresentatività si misura sulla diffusione di un contratto, la sentenza del Tribunale di Genova (Sez. Lavoro, marzo 2026) sul caso di un’azienda di vigilanza. Vale la pena leggerla per intero, perché dice qualcosa di diverso da come viene citata.
Primo punto: l’oggetto. Non è una pronuncia sul merito della rappresentatività. È un giudizio di condotta antisindacale ex art. 28 dello Statuto dei lavoratori. Il giudice non ha stabilito quale contratto sia “migliore”: ha stabilito che l’azienda ha cambiato contratto collettivo senza informare né consultare il sindacato presente in azienda, durante una trattativa in corso, in violazione del d.lgs. 25/2007. Il cuore della decisione è procedurale — la correttezza delle relazioni sindacali — non la classifica delle sigle. Usarla come sentenza “sulla misura della rappresentatività” significa farle dire ciò che non dice.
Secondo punto, ed è quello dirimente. Il contratto contestato viene bocciato perché peggiorativo: la sentenza rileva un trattamento economico-normativo deteriore rispetto al contratto verso cui si stava confluendo (tabella non contestata dalla parte). In altre parole, il giudice tutela i lavoratori valutando il contenuto del trattamento. È esattamente il principio che sosteniamo da sempre: un contratto si giudica su ciò che riconosce ai lavoratori.
E questo ci porta al reciproco, che chi cita la sentenza dimentica: se un contratto cade perché offre meno, allora un contratto che offre di più — dimostrabile voce per voce sul Trattamento Economico Complessivo — non ha nulla da temere da questo principio. Anzi, lo conferma. La sentenza non difende la rendita di posizione della firma: difende i lavoratori dai contratti al ribasso. È precisamente ciò che facciamo quando dimostriamo, dati alla mano, di riconoscere trattamenti superiori.
Terzo punto, il caso concreto. Il contratto bocciato era non rinnovato dal 2020 e applicato unilateralmente, tramite un accordo di prossimità ex art. 8 della legge 148/2011 — norma che richiede espressamente una rappresentatività comparata qui ritenuta non provata. È una fattispecie specifica e limite. Trarne un principio generale sulla misura della rappresentatività è un’operazione che la sentenza non autorizza.
Un’ultima notazione di metodo. Si tratta di una pronuncia di primo grado, giudice monocratico, su un caso singolo, non ancora definitiva. È materiale prezioso per il dibattito, ma costruire su una singola sentenza di merito una teoria di sistema è un azzardo che il rigore giuridico sconsiglia.
La conclusione, per noi, resta lineare: la diffusione di un contratto misura quanto è applicato, non quanto è buono. Sono due cose diverse. E la tutela dei lavoratori passa dalla seconda, la prima passa dalla tutela di un perimetro. La trasparenza sui contenuti — che pratichiamo pubblicando la comparazione del TEC contratto per contratto — serve esattamente a non confonderle.
